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Applicazione delle procedure documentate richieste dal Regolamento 333/2011/UE.

Applicazione delle procedure documentate richieste dal Regolamento 333/2011/UE.

 

Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbero benefici dall'introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami metallici come rifiuti adottata dai paesi terzi.

Il regolamento 333/2011/UE (SCARICA IL DOCUMENTO) definisce tali criteri e si rivolge sia a coloro che effettuano attività di recupero su rottami ferrosi sia coloro che li ricevono già lavorati, ossia non più nella condizione originaria di rifiuti ferrosi.

A partire dal prossimo 9 ottobre, verranno attuati i criteri espressi in tale Regolamento.

Il Regolamento definisce in maniera dettagliata quali siano i criteri a seconda che si tratti di rottami ferrosi o di alluminio. Sostanzialmente il Regolamento tende a definire quali rifiuti possono essere avviati ad un processo di trattamento finalizzato alla produzione di rottami di ferro e acciaio e quali no. Quali trattamenti siano richiesti sui rifiuti al fine di poterli considerare, a conclusione del processo, “end of waste” - (all. I, p.to 3 del Regolamento). Quali requisiti deve rispettare il materiale al termine del trattamento perché sia qualificabile “end of waste” (all. I, p.to 1 del regolamento). Definisce infine gli obblighi minimi di monitoraggio interno cui sono sottoposti i rifiuti, le fasi di trattamento  ed il materiale di risulta al fine di dare garanzia del rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento stesso.

Il produttore dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio è infatti obbligato, oltre al rispetto dei criteri sopra espressi, anche a stilare una dichiarazione di conformità (secondo il modello in all. III), per ciascuna partita di rottami, e trasmetterla al detentore successivo, conservandola per almeno un anno.

Il regolamento impone al produttore di applicare un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri previsti dal provvedimento. La conformità del sistema deve essere accertata con cadenza triennale da un organismo preposto o riconosciuto.

in qualità di ente terzo indipendente, Quality Italia s.r.l. fornisce alle aziende servizi di verifica, attestazione del sistema di gestione qualità e  corretta applicazione delle procedure documentate richieste dal Regolamento 333/2011/UE.

Quality Italia S.r.l.

Immagine in apertura tratta dal sito web: rodametalli.it 


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06/11/11

UNI ISO 20381:2011-  In questo documento tecnico vengono individuati i principali simboli in uso dagli operatori sulle piattaforme mobili di lavoro elevabili, in sigla PLE. Operare in sicurezza con queste attrezzature è una delle principali priorità previste dalla norma il cui obiettivo è appunto quello di indicare una simbologia univoca e chiara.

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